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<title>1</title>
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<p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm'><span style='font-size:13.0pt;font-family:Roboto'>1. Il
lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda
un'attivit� lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivit�,
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI � ridotta di un
importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivit� e la data in cui
termina il periodo di godimento dell'indennit� o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente � ricalcolata d'ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore
esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi � tenuto
a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attivit� lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31
marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione
dell'autodichiarazione il lavoratore � tenuto a restituire la NASpI percepita
dalla data di inizio dell'attivit� lavorativa autonoma o di impresa
individuale.<br>
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidit�, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivit�
lavorativa autonoma o di impresa individuale non d� luogo ad accrediti
contributivi ed � riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.</span></p>

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Commits for Nextrek/legal-map/articoli/22_2015/10_O.htm

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787 FSallustio picture FSallustio Tue 29 Sep, 2015 09:14:29 +0000