Subversion Repository Public Repository

Nextrek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
<html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:10.0pt;
	margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{color:blue;
	text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
	{color:purple;
	text-decoration:underline;}
.MsoChpDefault
	{font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoPapDefault
	{margin-bottom:10.0pt;
	line-height:115%;}
@page WordSection1
	{size:595.3pt 841.9pt;
	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=IT link=blue vlink=purple>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal>Art. 2</p>

<p class=MsoNormal>Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma
orale</p>

<p class=MsoNormal>1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la
nullit� del licenziamento perch� discriminatorio a norma dell'articolo 15 della
<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300;"
target="_blank">legge 20 maggio 1970, n. 300</a>, e successive modificazioni,
ovvero perch� riconducibile agli altri casi di nullit� espressamente previsti
dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo
formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di
lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennit� di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo
si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch� intimato in
forma orale.<br>
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altres� il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
cui sia stata accertata la nullit� e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennit�
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit�
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr� essere inferiore
a cinque mensilit� dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro � condannato, altres�, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<br>
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma
2, al lavoratore � data la facolt� di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennit� pari a quindici
mensilit� dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non � assoggettata a contribuzione previdenziale. La
richiesta dell'indennit� deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a
riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.<br>
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle
ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo
consistente nella disabilit� fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi
degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della&nbsp;<a
href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68;"
target="_blank">legge 12 marzo 1999, n. 68.</a><br>
&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

</div>

</body>

</html>

Commits for Nextrek/legal-map/articoli/2_O.htm

Diff revisions: vs.
Revision Author Commited Message
734 FSallustio picture FSallustio Tue 15 Sep, 2015 11:33:55 +0000