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<title>1</title>
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<p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm;text-autospace:none'><span style='font-size:13.0pt;
font-family:Roboto'>1. La NASpI � rapportata alla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane
di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.<br>
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015
all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI � pari al 75 per cento
della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia
superiore al predetto importo l'indennit� � pari al 75 per cento del predetto
importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la
retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non pu� in ogni caso
superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.<br>
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno
del quarto mese di fruizione. <br>
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.</span></p>
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</body>
</html>
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Message |
787
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FSallustio
|
Tue 29 Sep, 2015 09:14:29 +0000 |
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