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<title>Assegno di disoccupazione - ASDI</title>
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<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm'><span style='font-size:13.0pt;font-family:Roboto'>1. A
decorrere dal 1� maggio 2015 � istituito, in via sperimentale per l'anno 2015,
l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano
fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi
di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.<br>
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente
riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e,
quindi, ai lavoratori in et� prossima al pensionamento. In ogni caso, il
sostegno economico non potr� essere erogato esaurite le risorse del Fondo di
cui al comma 7.<br>
3. L'ASDI � erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed � pari al
75 per cento dell'ultima indennit� NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente �
incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e
secondo le modalit� stabilite con il decreto di cui al comma 6.<br>
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da
nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e
secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.<br>
5. La corresponsione dell'ASDI � condizionata all'adesione ad un progetto
personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente
specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilit� a
partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di
adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte � obbligatoria, pena la perdita del beneficio.<br>
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti: a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorit� nell'accesso in caso di risorse
insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al
comma 2; c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i
criteri di cumulabilit� dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di
fruizione dell'ASDI di cui al comma 4; e) le caratteristiche del progetto
personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; f) i flussi informativi tra i
servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della
prestazione; h) le modalit� di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di
uno strumento di pagamento elettronico.<br>
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. La dotazione del Fondo � pari ad euro 200 milioni nel 2015 e
200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al
Fondo, possono essere finanziate attivit� di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli
interventi, nonch� iniziative di comunicazione per la diffusione della
conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della
prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.<br>
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si
provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla
legge n. 183 del 2014.</span></p>

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787 FSallustio picture FSallustio Tue 29 Sep, 2015 09:14:29 +0000