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<title>1</title>
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<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm'><span style='font-size:13.0pt;font-family:Roboto'>1.
All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modifiche: <br>
a) al comma 1 le parole: �nei primi suoi otto anni di vita� sono sostituite
dalle seguenti: �nei primi suoi dodici anni di vita�;<br>
b) dopo il comma 1-bis � inserito il seguente: <br>
�1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione
collettiva, anche di livello aziendale, delle modalit� di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore pu� scegliere tra la fruizione giornaliera
e quella oraria. La fruizione su base oraria � consentita in misura pari alla
met� dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma � esclusa la cumulabilit�
della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al
presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili
del fuoco e soccorso pubblico.�; <br>
c) il comma 3 � sostituito dal seguente: <br>
�3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore � tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilit�, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalit� e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque,
con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e
la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso � pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.�.</span></p>

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Commits for Nextrek/legal-map/articoli/80_2015/7_O.htm

Diff revisions: vs.
Revision Author Commited Message
761 FSallustio picture FSallustio Fri 18 Sep, 2015 09:56:36 +0000