Subversion Repository Public Repository

Nextrek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
<html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered)">
<title>1</title>
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:Roboto;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman",serif;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=IT>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm'><span style='font-size:13.0pt;font-family:Roboto'>1. La
dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro
domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o
dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.<br>
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o
dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto
contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione,
per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non pu� essere
superiore a tre mesi.<br>
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la
lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilit�, � tenuta a preavvisare il
datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a
sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo
e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.<br>
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire
un'indennit� corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo � coperto da
contribuzione figurativa. L'indennit� � corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalit� previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternit�. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennit� dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non � prevista l'assicurazione per
le prestazioni di maternit�, l'indennit� di cui al presente comma � corrisposta
con le modalit� di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale
periodo � computato ai fini dell'anzianit� di servizio a tutti gli effetti,
nonch� ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilit� e del
trattamento di fine rapporto.<br>
5. Il congedo di cui al comma 1 pu� essere usufruito su base oraria o
giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da
successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente pi� rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata
regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalit� di
fruizione del congedo, la dipendente pu� scegliere tra la fruizione giornaliera
e quella oraria. La fruizione su base oraria � consentita in misura pari alla
met� dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo.<br>
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale,
ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a
tempo pieno.<br>
7. Restano in ogni caso salve disposizioni pi� favorevoli previste dalla
contrattazione collettiva.</span></p>

</div>

</body>

</html>

Commits for Nextrek/legal-map/articoli/80_2015/24_O.htm

Diff revisions: vs.
Revision Author Commited Message
761 FSallustio picture FSallustio Fri 18 Sep, 2015 09:56:36 +0000