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<p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm'><span style='font-size:13.0pt;font-family:Roboto'>1. In
attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183
del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1� gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, � riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche
a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennit� di
disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.<br>
2. La DIS-COLL � riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di
prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del&nbsp;decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive
modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di
cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell'anno
solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata
pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla
met� dell'importo che d� diritto all'accredito di un mese di contribuzione.<br>
3. La DIS-COLL � rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali
risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di
collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si � verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il
numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.<br>
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma
3, � pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito
mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la
DIS-COLL � pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma
pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il
predetto importo. La DIS-COLL non pu� in ogni caso superare l'importo massimo
mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.<br>
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno
del quarto mese di fruizione.<br>
6. La DIS-COLL � corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla met�
dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gi�
dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non pu� in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.<br>
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi
figurativi.<br>
8. La domanda di DIS-COLL � presentata all'INPS, in via telematica, entro il
termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro.<br>
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a
tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.<br>
10. L'erogazione della DIS-COLL � condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), deldecreto legislativo n. 181 del
2000, e successive modificazioni, nonch� alla regolare partecipazione alle
iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma,
2 lettera g), del&nbsp;decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive
modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3,
della&nbsp;legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a
condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione
e al reinserimento nel tessuto produttivo.<br>
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata
superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In
caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non
superiore a cinque giorni la DIS-COLL � sospesa d'ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del&nbsp;decreto-legge
1� ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di
sospensione l'indennit� riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.<br>
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivit� lavorativa autonoma
o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite
utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve
comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivit� il reddito
annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito
previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla
data di inizio dell'attivit� lavorativa autonoma o di impresa individuale. La
DIS-COLL � ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivit� e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennit�
o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente
� ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi � tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivit� lavorativa
autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore � tenuto a restituire
la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivit� lavorativa autonoma o
di impresa individuale.<br>
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della&nbsp;legge n. 92
del 2012&nbsp;fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni
di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.<br>
14. Le risorse finanziarie gi� previste per il finanziamento della tutela del
sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 19, comma 1, del&nbsp;decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 28 gennaio 2009, n. 2&nbsp;e
all'articolo 2, commi 51 e 56, della&nbsp;legge n. 92 del 2012, concorrono al
finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente
articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non
trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a
56, della&nbsp;legge n. 92 del 2012.<br>
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente
articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti
legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla&nbsp;legge n. 183 del
2014.</span></p>

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787 FSallustio picture FSallustio Tue 29 Sep, 2015 09:14:29 +0000